Focus: Vetro

La trasparenza della Pa è in Rete

Impiegata
di Patrizia Ruscio

A dare nuovo impulso a questo processo è un decreto legislativo del 2013 che introduce l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di divulgare le informazioni anche on line tutelando, al contempo, la privacy dei cittadini, dell'amministrazione che, tra contraddizioni e opportunità, segna una svolta nel dialogo con la società civile, come spiega Giulio Salerno, direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie "Massimo Severo Giannini"

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La trasparenza nella Pubblica amministrazione (Pa) è un processo che comincia almeno negli anni '90 del secolo scorso con l'articolo 22 della legge 241 del 1990 che “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale riconosce a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Di norma in norma si giunge fino al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e sue successive modificazioni, il cosiddetto Decreto trasparenza, che regola e innova la normativa esistente, fornendo una disciplina unitaria della divulgazione di atti, documenti, informazioni e dati appartenenti a ciascuna amministrazione. Da circa 10 anni anche la pubblicazione on line è, quindi, imposta dalla legge, e costituisce dunque una forma dovuta per rispettare le finalità della legge stessa. Se la Pa non rispetta l’obbligo di pubblicazione chiunque può esercitare il “diritto di accesso civico”, richiedendo alla struttura pubblica inadempiente i dati, le informazioni e i documenti che non sono stati diffusi in rete.

“La trasparenza nella Pa è oggi resa più semplice dalla pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni, con essa è stato rafforzato il principio di trasparenza dell’organizzazione e del funzionamento della Pa”, spiega Giulio Salerno, direttore dell’Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” (Issirfa) del Cnr. “In particolare, la trasparenza on line è assicurata da ciascuna Pa rispettando l’obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale un ampio complesso di documenti e di dati che sono indicati dalle disposizioni di legge, ad esempio dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, il cosiddetto ‘organigramma’”.

Devono essere pubblicati online i riferimenti delle norme che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività dell’ente, così come le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanate dall'ente stesso e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. Tuttavia esistono dei limiti imposti dalla tutela del diritto alla privacy dei cittadini. “In via generale, la trasparenza online cede il passo alla tutela dei dati personali, ossia quelli che consentono di identificare o di rendere identificabile una persona”, precisa il ricercatore. “Più precisamente, ai sensi della normativa europea sulla privacy, il cosiddetto Gdpr, si considera identificabile ‘la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale’. La pubblicazione dei dati personali è consentita soltanto se c’è un espresso obbligo stabilito da una disposizione di legge o di regolamento e, comunque, anche in questi casi ci si deve limitare ai soli dati personali la cui pubblicazione sia davvero necessaria e proporzionata al perseguimento della finalità di trasparenza nel caso concreto. In ogni caso, sono del tutto da escludere dalla pubblicazione online i dati personali la cui diffusione è proibita. In particolare, secondo la normativa europea,è vietata la diffusione di dati relativi allo salute, ossia di ‘dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di salute’. In particolare, il Garante per la protezione della privacy ha ritenuto che per dato idoneo a rivelare lo stato di salute si deve intendere non solo l’indicazione della patologia, ma qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici”.

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Ogni Amministrazione nomina il Responsabile per la trasparenza - le cui funzioni, di norma, sono svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione - così come i dirigenti responsabili degli uffici sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni che devono essere pubblicate ai termini di legge, e quindi anche online. A livello statale, poi, l'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, così come l'organizzazione della sezione Amministrazione trasparente. “Anche considerato il collegamento tra il perseguimento della finalità di trasparenza e l’obiettivo di miglioramento delle performance, ogni Amministrazione è tenuta a organizzare apposite ‘giornate della trasparenza’, peraltro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in cui il Piano e la Relazione sulla performance sono presentate alle associazioni di consumatori e degli utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato”, conclude Salerno. “Si tratta di eventi da valorizzare, e in cui il tema della trasparenza può essere analizzato proficuamente, in modo organico, rivolgendosi sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione. È infatti di una tematica complessa, che non va ridotta ad un mero slogan e la cui gestione richiede competenza e consapevolezza”.

Fonte:  Giulio Salerno, Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini”, e-mail: giulio.salerno@cnr.it